Il Comune di Venezia ha pubblicato una disposizione dirigenziale che definisce le modalità per ospitare le ceneri degli animali da compagnia all’interno dei cimiteri comunali. La misura nasce dalla crescente esigenza di chi considera il pet parte integrante della propria storia familiare e desidera, anche dopo la morte, mantenere un legame simbolico con la propria tomba. L’innovazione, però, non introduce nuovi spazi funerari: le urne saranno sempre accessorie e dovranno affiancare, ma mai occupare, il luogo destinato alle spoglie umane.
Le regole, presentate dagli assessori Paolino D’Anna e Paolo Romor, prevedono una serie di requisiti tecnici, estetici e amministrativi volti a tutelare il decoro cimiteriale e a garantire la tracciabilità delle urne. Ogni sepoltura potrà contenere un’unica urna, capace di accogliere le ceneri di non più di due animali, ed è previsto un limite massimo di 25 cm per lato, salvo valutazioni specifiche del gestore dei servizi cimiteriali.
Come vengono collocate le urne di ceneri animale
La normativa distingue tre scenari principali in base alla tipologia di sepoltura scelta dal cittadino. Per le tombe tradizionali a terra, l’urna deve essere inserita in un vano predisposto nella lapide o nel copritomba, garantendo stabilità e protezione dagli agenti atmosferici. Nei loculi, negli ossari e nei cinerari, l’urna è posizionata all’esterno della lastra di chiusura, mantenendo una separazione visiva ma comunque percepita dal visitatore. Infine, nelle tombe familiari, le urne trovano spazio in una cavità dedicata, distinta dalla zona occupata dal feretro umano.
Urne su lapide o copritomba
Quando la tomba è a livello del suolo, la lapide può essere modulata per accogliere un piccolo vano, realizzato con materiali resistenti (cemento, granito o acciaio inox) e dotato di una targhetta identificativa. La targhetta deve riportare la dicitura “Urna cineraria animale”, il codice identificativo dell’urna e, facoltativamente, il nome dell’animale. È vietata qualsiasi epigrafe dedicata esclusivamente al pet; è consentita solo una fotografia della persona deceduta, accompagnata eventualmente da un piccolo ricordo dell’animale.
Urne in loculi e ossari
Per le sistemazioni sotterranee, la disposizione prevede che l’urna sia fissata all’esterno della lastra di chiusura, in modo da non interferire con il contenuto del loculo. Anche in questo caso, il gestore dovrà verificare la compatibilità tecnica, la stabilità della struttura e la sicurezza dell’intero complesso. La presenza dell’urna deve rispettare il principio di separazione tra le ceneri umane e quelle animali, evitando qualsiasi mescolamento fisico.
Chi e quali animali possono usufruire della nuova disciplina
Le norme si applicano esclusivamente a “animali da compagnia” o a quegli animali con cui si è creato un legame affettivo: cani, gatti, conigli, piccoli roditori, uccelli domestici, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili. Non rientrano la disciplina gli animali da allevamento, la fauna selvatica protetta o gli esemplari la cui dimensione supera le capacità di collocazione previste. Inoltre, le ceneri devono provenire da una cremazione individuale effettuata in un impianto autorizzato, a cui deve accompagnare la documentazione che ne attesti la provenienza.
Iter burocratico, costi e condizioni di mantenimento
La richiesta di collocazione dell’urna può essere presentata dal concessionario della tomba o da chi detiene un titolo sulla stessa; se il concessionario è deceduto, è necessario l’assenso degli altri aventi titolo. La domanda deve includere la documentazione di cremazione e il certificato di proprietà dell’animale. Una volta accettata, il Comune applica una tariffa che copre l’istruttoria, l’annotazione nei registri cimiteriali e le operazioni di posa e successiva rimozione. In caso di traslazione, estumulazione o manutenzione della tomba, l’urna può essere temporaneamente rimossa e custodita dal gestore, per poi essere reinstallata se le condizioni tecniche lo consentono o ritirata dagli interessati alla scadenza della concessione.



