La Regione del Veneto ha rafforzato le misure di tutela per i lavoratori esposti al calore prolungato firmando un provvedimento che estende i divieti già emanati il 16 giugno 2026. Il presidente Alberto Stefani ha disposto che, dal 2 luglio fino al 31 agosto sia vietato svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00 per le aree e i giorni segnalati come a rischio dalle mappe.
Estensione delle categorie interessate dall’ordinanza
La disposizione allarga l’ambito di applicazione originario che riguardava il settore agricolo e florovivaistico e i cantieri edili all’aperto. Sono state incluse anche le attività nei cantieri stradali, le operazioni di logistica di piazzale e la consegna di beni in ambito urbano effettuata con velocipedi o veicoli a motore a due ruote, poiché si tratta di mansioni svolte prevalentemente all’aperto e senza possibilità adeguata di riparo durante le ore più calde.
Produzione del vetro artistico e microclimi interni
Il provvedimento contempla inoltre l’area della produzione del vetro artistico svolta in locali interni in prossimità di forni fusori. In questi casi l’esposizione al calore è causata non solo dalla temperatura esterna ma anche dalla presenza di sorgenti di calore interne, generando un microclima estremo che può risultare pericoloso per la salute e la sicurezza degli operatori.
Riferimenti alle linee guida e agli strumenti tecnici
L’ordinanza richiama espressamente le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate in sede di Conferenza delle Regioni il 19 giugno 2026 e fa riferimento alle mappe del progetto Worklimate come strumento per individuare i giorni e le aree in cui si raggiunge un livello di rischio definito alto. Per le lavorazioni all’aperto e per gli ambienti interni non climatizzati è raccomandato adottare le misure organizzative e preventive indicate nelle linee guida.
I datori di lavoro vengono esortati a valutare la rimodulazione degli orari di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle prestazioni per ridurre l’esposizione nelle fasce critiche. Restano inoltre validi eventuali accordi aziendali che prevedano misure equivalenti o più tutelanti per i lavoratori coinvolti.
Deroghe operative e limiti del divieto
L’ordinanza prevede eccezioni per interventi di pubblica utilità attività di protezione civile e azioni volte alla salvaguardia della pubblica incolumità effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni, dai concessionari di pubblico servizio e dai loro appaltatori. Anche in questi casi, tuttavia, è richiesta l’adozione di adeguate misure organizzative e di sicurezza per contenere il rischio da esposizione al caldo, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo richiamate dal provvedimento.
Si segnala che il divieto si applica limitatamente ai giorni e alle aree in cui la mappa del rischio di Worklimate per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00 segnala un livello di rischio alto. In tali situazioni la sospensione dell’attività è obbligatoria salvo misure alternative più protettive già concordate.
Infine, il testo avverte che la mancata osservanza delle misure previste dall’ordinanza comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro e delle misure emergenziali, con l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni.
Con l’adozione del provvedimento la Regione del Veneto si allinea alle iniziative assunte anche in altre realtà regionali, che hanno emanato disposizioni analoghe per affrontare le ondate di calore, mettendo in rilievo l’importanza di combinare strumenti tecnici come le mappe previsionali con le linee guida regionali per garantire condizioni di lavoro più sicure durante i periodi di temperature elevate.



